ORDINANZA SU GENOVA

Sono vietate: 1. su tutto il territorio cittadino
a) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;
b) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l’area del “Porto Antico”;
c) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici, compresa l’area del “Porto Antico”;
d) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici, compresa l’area del “Porto Antico”. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;
2. limitatamente all’area del Porto Antico denominata “Calata Mandraccio”

 

 

a) dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;
b) dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;
c) dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico;
d) dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;
e) dalle ore 16.30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;
f) dalle ore 16:30 del 29 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2023 e dalle ore 16.30 del 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2023, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia ubicato in area adiacente alla biglietteria dell’Acquario.
3. limitatamente all’area di Piazza De Ferrari e zone limitrofe, compresa nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, Vico Falamonica, Via alla Cassa di Risparmio, Via XXV Aprile incrocio Via Roma e Piazza Giorgio Labò
a) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;
b) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico;
d) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;
e) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;
f) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2024, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia ubicato in via Venti Settembre.
AVVERTE CHE
• l’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
• all’atto della contestazione delle violazioni di cui al punto 1) lett. a), al punto 2) lett. a) e al punto 3 lett. a) è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore;
• all’atto della contestazione della violazione di cui al punto 1) lett. d), al punto 2) lett. e) e al punto 3 lett. e), qualora il trasgressore invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/81;
• è fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.
AVVERTE, INOLTRE, CHE
• il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/8/1990, n. 241;
• avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.